Come fare un Lascito Testamentario Solidale
Un lascito testamentario solidale è un ponte tra il cuore di chi dona e il futuro di chi riceve, consentendo di perpetuare la generosità ben oltre la vita.

Se stai pensando al futuro e vuoi lasciare un segno tangibile della tua generosità, sappi che nel tuo testamento hai l’opportunità unica di sostenere la nostra missione. Puoi designare la nostra organizzazione di volontariato come beneficiaria in due modi: mediante l’istituzione di erede, un modo universale per condividere il tuo supporto, oppure attraverso un legato, un gesto specifico e mirato. Entrambe le opzioni sono testimonianze preziose del tuo impegno a favore delle cause che ci stanno a cuore.
Lascito Testamentario, istituzione di Erede
Nel testamento si può disporre dei propri beni in due modi differenti, mediante una istituzione di erede oppure tramite legato. L’istituzione di erede è a titolo universale. Il legato è un’attribuzione a titolo particolare. Nel momento in cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, si può quindi decidere di lasciare tutto o parte del proprio patrimonio ad una Onlus. Come qualsiasi altro soggetto, anche la Onlus può essere destinataria di una istituzione di erede. All’apertura della successione, il Presidente dell’ente o colui che ne ha la rappresentanza legale dovrà esprimere la volontà dell’ente in ordine all’accettazione o meno di questa eredità, in quanto potrebbe essere anche deleterio per la presenza di debiti.
Forme di Testamento
Esistono diverse modalità per redigere un testamento: l’olografo, una scrittura privata interamente autografa, datata e sottoscritta; il pubblico, un atto formale con il notaio e due testimoni, che sancisce con precisione la volontà del testatore; e il segreto, dove le disposizioni vengono consegnate in forma solenne al notaio, conservate e sigillate alla presenza di testimoni. Ciascun tipo ha specifiche caratteristiche e formalità da rispettare, garantendo così l’autenticità e la chiarezza delle intenzioni del testatore.
- Il testamento olografo(articolo 609 c.c.) è il più semplice. Si tratta di una scrittura privatae deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto da chi lo fa. La mancanza di autografia lo renderebbe infatti nullo. La sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data deve contenere giorno, mese e anno in cui il testamento è scritto.
- Il testamento pubblico(articolo 603 c.c.) è uno dei due tipi di testamento redatti con l’atto del notaio (e le formalità previste per legge), e ha natura di atto pubblico. Chi fa testamento deve essere in presenza di due testimoni e dichiarare la sua volontà al notaio. Il notaio la riceve, trascrive e legge al testatore in presenza dei testimoni. Queste formalità sono indicate nel testamento stesso, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Anche in questo caso devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
- Il testamento segreto(articolo 604 c.c.) consiste nella consegna «solenne» al notaio di una schedache contiene le disposizioni testamentarie. Il notaio la riceve e conserva. Questa consegna avviene di persona: devono essere presenti due testimoni, e il notaio sigilla la scheda testamentaria. Sullo stesso involto che contiene la scheda scrive l’atto di ricevimento che sarà sottoscritto da lui stesso, testatore e testimoni.
Modalità per effettuare il Lascito Solidale
Un lascito testamentario offre due principali modi per designare un beneficiario: come erede o come legatario. L’indicazione come erede permette una disposizione più ampia delle sostanze, con certi vincoli legali. Il legato, invece, è più specifico, consentendo di destinare beni precisi, come somme di denaro o immobili, a terzi, come ad esempio una specifica associazione. È fondamentale specificare chiaramente l’ente beneficiario nel testamento per evitare ambiguità, indicando dettagli come la denominazione e l’ambito di attività. Una definizione vaga potrebbe, infatti, risultare in una devoluzione al Comune del testatore.
- Il lascito testamentario può indicare il beneficiario come erede o legatario.
- Nel caso dell’indicazione dell’erede, il testatore può disporre della totalità delle proprie sostanze liberamente, con i soli limiti posti dalla legge a favore di alcune categorie di soggetti detti legittimari.
- Il legato è una disposizione a titolo particolare, che permette di stabilire, all’interno del testamento, che indica come beneficiari gli eredi legittimi o altri, che una specifica somma di denaro, un oggetto, un immobile etc, sia destinato ad un terzo, come può essere l’associazione .
- Ciò che deve essere specificamente indicato nel testamento è proprio l’ente di destinazione, quindi la Onlus deve essere determinata precisamente con l’indicazione della sua denominazione, della sede sociale, dell’ambito nel quale esercita la propria attività non lucrativa, per non ingenerare dubbi in ordine al destinatario al momento dell’apertura del testamento e quindi della successione. Nel caso in cui venga fatta un’indicazione generica del tipo « bambini abbandonati» il lascito sarà devoluto al Comune di residenza del testatore.
Oggetto del Lascito
Esistono diverse opzioni quando si parla di lasciti: dall’intero patrimonio o una sua frazione, a beni tangibili come immobili o opere d’arte, passando per somme di denaro, titoli e polizze vita, fino al Trattamento di Fine Rapporto. Questa flessibilità permette di adattare il lascito alle personali possibilità e desideri del testatore.
- L’intero patrimonio o una sua quota
- Beni immobili, come una casa, un magazzino o un terreno
- Una somma di denaro, titoli, azioni o fondi di investimento
- Beni mobili come gioielli, arredi, opere d’arte
- Polizze vita
- il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Le Polizze Assicurative
La sottoscrizione di una polizza vita è una forma interessante per la sua semplicità e per i vantaggi insiti che ne comporta. A fronte del versamento di un premio, si può assicurare al beneficiario (anche un ente no profit) un pagamento in denaro da parte della compagnia assicuratrice nel caso capiti un evento specifico come la morte o l’invalidità, senza la necessità della redazione di un testamento. La polizza infatti non rientra nel patrimonio ereditario, quindi non intacca i diritti degli eredi. Inoltre, i premi di volta in volta pagati dall’assicurato durante il corso della sua vita, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. L’indicazione del beneficiario nella polizza vita può essere cambiata in qualunque momento.


